1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi o diminuzioni di entrate per la finanza pubblica.
2. Le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 5, 8, 9, 13, comma 3, 14, comma 1, 15, comma 4, 19, comma 4, 24 e 33 sono svolti dalle amministrazioni competenti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché delle risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente.